L’iscritto può beneficiare, a determinate condizioni, di:

    Per qualsiasi tipo di prestazione, è necessario  presentare  richiesta al Fondo utilizzando la funzionalità disponibile nell’area riservata o compilando la modulistica scaricabile nella sezione Modulistica e Documenti .

    Le informazioni riguardo la fiscalità delle varie tipologie di erogazioni sono disponibili nella sezione Fiscalità delle prestazioni.

    Anticipazioni

    Parliamo di Anticipazioni con l’esperto di Previndai, Alessandro Gigli

    Con l’esperto di Previndai, Alessandro Gigli, parliamo di Anticipazioni. Quali, quante e quando

    L’art. 11, co.7 del D. Lgs. 252/05 e s.m.i. prevede che l’iscritto possa richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata, per diverse motivazioni e percentuali di smobilizzo. Le varie tipologie di anticipazione possono essere avanzate solo decorsi otto anni di iscrizione alla previdenza complementare, fatta eccezione per l’anticipazione per spese sanitarie che può essere richiesta in qualsiasi momento (vedasi tabella riepilogativa di seguito riportata).

    Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione e, a scelta dell’iscritto, possono essere reintegrate in qualsiasi momento, con possibilità di fruire del credito di imposta sul maturato dal 1° gennaio 2007.

     

    Requisiti

    Casistica

    % massima richiedibile

    In qualsiasi momento Spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge ed ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). 75% della posizione maturata
    Dopo 8 anni di iscrizione Spese per acquisto e ristrutturazione prima casa per sè o per i figli. 75% della posizione maturata
    Dopo 8 anni di iscrizione Per ulteriori esigenze dell’iscritto. 30% della posizione maturata

     

    L’anticipazione può essere richiesta tramite la funzionalità disponibile nell’area riservata  o utilizzando la modulistica scaricabile nella sezione Modulistica e Documenti (nella categoria Anticipazione).

    Riscatti

    In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, lo Statuto ed il  Documento per la regolamentazione dei riscatti stabiliscono le modalità di esercizio del riscatto parziale o totale, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del D.Lgs. 252/2005.

    I tipi di riscatto oggi previsti sono:

    nella misura del 50% della posizione individuale maturata per le seguenti causali:

    • inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. Per tale richiesta occorre utilizzare  apposita funzionalità disponibile nellarea riservata o compilare il modulo  080/I12 ed allegare:
      – in caso di disoccupazione1 copia della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al Centro Provinciale dell’impiego ovvero in alternativa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione dello status di disoccupato ed il relativo periodo;
      – in caso di non occupazione2, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione dello status di inoccupato ed il relativo periodo;
    • ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità (oggi procedure di licenziamento collettivo), cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
    • ricorso da parte del datore di lavoro, a procedure di cui all’art. 4 della L. 92/2012 ovvero all’art. 41 del D. Lgs. 148/2015  (cd. esodo incentivato). In tal caso è necessaria documentazione rilasciata dall’Inps attestante il diritto alla relativa prestazione;
    • cessazione dell’attività lavorativa senza trovarsi, nei sei mesi successivi, nelle condizioni di poter trasferire la posizione ad altro fondo pensione in relazione ad una nuova attività lavorativa (c.d. riscatto Statutario). Per la relativa richiesta occorre utilizzare apposita funzionalità disponibile nell’area riservata o compilare il mod. 080/50

    per le seguenti causali:

    • inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Per tale richiesta occorre utilizzare apposita funzionalità disponibile nell’area riservata o compilare il modulo  080/I48 ed allegare:
      – in caso di disoccupazione1 copia della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al Centro Provinciale dell’impiego ovvero in alternativa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione dello status di disoccupato ed il relativo periodo;
      – in caso di non occupazione2, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione dello status di inoccupato ed il relativo periodo;
    • Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di terzo, che deve essere certificata mediante documentazione rilasciata dall’Autorità competente, per la relativa richiesta occorre utilizzare apposita funzionalità disponibile nell’area riservata  o compilare il mod. 080/I13. Tale riscatto può essere esercitato anche in costanza di rapporto di lavoro ed in tal caso l’iscritto potrà decidere se riprendere a contribuire al Fondo, formulando una nuova adesione. In quest’ultima ipotesi non sarà ammessa una successiva richiesta di riscatto per la medesima causale;
    • cessazione dell’attività lavorativa senza trovarsi, nei sei mesi successivi, nelle condizioni di poter trasferire la posizione ad altro fondo pensione in relazione ad una nuova attività lavorativa (c.d. riscatto Statutario). Per la relativa richiesta occorre utilizzare apposita funzionalità disponibile nell’area riservata o compilare il mod. 080.
    • l’iscritto che possiede i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di legge ma non ha maturato i cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare ovvero tre anni per il lavoratore che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea. Per la relativa richiesta occorre utilizzare apposita funzionalità disponibile nell’area riservata o compilare il mod. 081.

    È importante sottolineare che in caso di riscatto totale della posizione, l’INPS non prevede l’intervento dell’apposito Fondo di Garanzia (D.Lgs.80/1992) per la copertura di eventuali omissioni contributive.

    Il riscatto Statutario è esercitabile esclusivamente dai dirigenti iscritti al Fondo.

    Per maggiori informazioni sulla fiscalità si rimanda all’apposita sezione “Fiscalità delle prestazioni”.

    DEFINIZIONI
    1. Il disoccupato è colui che, privo di impiego, dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
    2. L’ inoccupato è colui che, privo di impiego, non è disponibile allo svolgimento di attività lavorativa.

    Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

    La rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito RITA) è una prestazione pensionistica complementare e consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo, in un arco temporale che va dal momento dell’accettazione della richiesta, conseguente alla verifica del possesso dei requisiti, fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

    L’iscritto alla Previdenza Complementare può richiedere la RITA:

    • a valere sull’intera posizione individuale maturata – RITA TOTALE
    • o su parte di essa – RITA PARZIALE.

    Per richiedere la RITA l’iscritto deve avere i seguenti requisiti:

    REQUISITI COMUNI 
    • cessato ogni attività lavorativa
    • maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari ovvero tre anni per il lavoratore che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea
    REQUISITI AGGIUNTIVI PER CASISTICA
    • raggiungere l’età anagrafica della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi
    • aver maturato un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza
    OPPURE
    • deve avere una inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi
    • raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al periodo di inoccupazione

    L’iscritto può richiedere tale prestazione se si trova, al massimo, nel settimo mese precedente il conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, tramite apposita funzionalità disponibile nell’area riservata o mediante la compilazione del mod. 08R.

    Se il montante destinato alla RITA è allocato in tutto o in parte nei comparti finanziari, il Fondo provvede preventivamente a riversarlo nel comparto Assicurativo 2024 – in quanto quello con profilo più prudente – salvo diversa volontà del dirigente – da manifestare al momento della richiesta.

    Pensionamento

    Parliamo di prestazioni pensionistiche con il Direttore di Previndai, Oliva Masini

    Con il Direttore Generale di Previndai, Oliva Masini, parliamo della Migliore prestazione pensionistica ottenibile da un fondo pensione

    Su richiesta dell’iscritto tramite apposita funzionalità disponibile nell’area riservata o utilizzando il mod. 081, il Fondo eroga le prestazioni pensionistiche in forma di rendita e/o capitale, qualora ricorrano i seguenti requisiti:

    1. Cessazione del rapporto di lavoro;
    2. Maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di legge;
    3. Almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari ovvero tre anni per il lavoratore che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea.

    L’iscritto in possesso dei soli requisiti 1. e 2., ma non del 3., può comunque richiedere il riscatto totale della posizione per intervenuto pensionamento.

    Le prestazioni erogate da Previndai dipendono dall’ammontare dei contributi versati e dal risultato della gestione in cui è allocata la posizione previdenziale.

    Il Legislatore ha inteso favorire le prestazioni sotto forma di rendita, limitando a certe condizioni l’opzione in capitale e imponendo in taluni casi anche “penalizzazioni” di ordine fiscale.

    La prestazione può, pertanto, essere erogata:

    • interamente in Rendita Vitalizia
    • parte in Rendita e parte in Capitale

    Per i nuovi iscritti la parte in capitale non può superare il 50% del maturato, salvo il caso in cui l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia il 70% della posizione individuale risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art.3, commi 6 e 7 della L. 8 agosto 1995, n.335.

    vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l’intera prestazione in capitale, con possibili effetti sulla fiscalità applicata.

    RENDITE

    La rendita erogata da Previndai è un importo che viene corrisposto per tutta la vita del richiedente o – in specifici casi – dei suoi aventi causa, con cadenza trimestrale, a fronte di un capitale versato.

    Il Fondo mette a disposizione del dirigente iscritto per l’erogazione della pensione complementare diverse tipologie di rendita. È opportuno sottolineare che alla rendita vitalizia possono essere associate diverse garanzie che comportano la riduzione del valore della rendita vitalizia stessa dovendo scontare il costo della garanzia prescelta (ad es. certezza).

    Tipologia di rendita Descrizione
    A RENDITA VITALIZIA Prestazione periodica erogata al titolare per l’intera durata della sua vita.
    B RENDITA CERTA 5, 10 O 15 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA Prestazione periodica che garantisce, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza, fissato dallo stesso in alternativa in 5, 10 o 15 anni, il proseguimento della corresponsione della rendita in favore dei soggetti dal medesimo designati. Se al termine del periodo di certezza il titolare è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia.
    C RENDITA VITALIZIA CONTROASSICURATA (CON RESTITUZIONE DEL MONTANTE RESIDUALE, SE ESISTENTE) Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita. Al momento del suo decesso viene corrisposto ai soggetti dallo stesso designati un capitale pari alla differenza, se positiva, tra il capitale di fine periodo, rivalutato fino alla ricorrenza annuale della rendita che precede il decesso, e il prodotto dell’ammontare dell’ultima rata di rendita che precede la data di decesso per il numero di rate effettivamente corrisposte (capitale residuo).
    D RENDITA LONG TERM CARE O RENDITA LTC (VITALIZIA CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA) Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita. Nel caso in cui per il titolare sopraggiunga uno stato di non autosufficienza verrà aggiunta alla rendita in godimento un’ulteriore rendita di pari ammontare fintantoché il titolare sia in vita.

    Le tipologie di rendita di cui alle lettere C e D sono state aggiunte dal nuovo comparto a gestione assicurativa, denominato Assicurativo 2014, sul quale confluiscono tutte le risorse destinate alla gestione assicurativa dal 1° gennaio 2014.

    Le rendite di cui ai punti A, B e D possono essere combinate con l’opzione E della reversibilità:

    Tipologia di rendita Descrizione
    A/E RENDITA VITALIZIA E REVERSIBILE Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita e, in seguito, in misura totale o per la quota scelta dallo stesso, alla persona indicata quale reversionario, se in vita.
    B/E RENDITA CERTA E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA NONCHÉ REVERSIBILE

     

    Rendita che garantisce, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza fissato in alternativa in 5, 10 o 15 anni, il proseguimento della corresponsione della rendita in favore dei soggetti designati dal titolare. Se al termine del periodo di certezza il titolare:

    • è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia in favore dello stesso e, al decesso di costui, in forma reversibile in favore del reversionario;
    • non è in vita la rendita prosegue in forma reversibile in favore del reversionario, se in vita.
    D/E RENDITA LTC E REVERSIBILE Alla rendita LTC sopra definita, è possibile aggiungere la tutela, in misura totale o per la quota scelta dal titolare, alla persona indicata quale reversionario, se in vita.

    PRECISAZIONI

    • la rendita certa non va confusa con la rendita esclusivamente finanziaria, percepibile per un numero predeterminato di anni, a prescindere dall’esistenza in vita del titolare; in caso di rendita finanziaria il montante maturato viene “consumato”, con una sorta di piano di ammortamento, nel numero di anni predeterminato ed il titolare non potrà contare su un trattamento periodico in caso di sopravvivenza oltre quel determinato numero di anni. Per tale motivo la rendita esclusivamente finanziaria non risponde ai requisiti imposti dalla previdenza complementare in tema di rendite;
    • qualora venga opzionata la reversibilità, il nominativo del reversionario non è modificabile dopo la richiesta di erogazione, in quanto le caratteristiche demografiche di quest’ultimo, unitamente a quelle dell’iscritto, sono elementi che determinano, insieme ad altri, il valore della rendita stessa. La rendita in argomento non deve essere confusa con la “reversibilità” prevista per la pensione di legge.

    Decesso/beneficiari

    DECESSO DEL DIRIGENTE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE AL FONDO DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONE

    Normativa La prestazione, spettante iure proprio, è riscattata dai soggetti eventualmente designati o dagli eredi.

    Per maggiorni informazioni sulla designazione dei beneficiari clicca qui.

    Presentazione della domanda Se l’avente diritto al riscatto è un singolo soggetto, costui deve compilare il mod.087 (corredato della modulistica richiesta). Se l’avente diritto al riscatto è un gruppo di soggetti (più eredi o più beneficiari), uno di essi deve compilare il mod. 087 (corredato della modulistica richiesta) e gli altri un mod. 088 ciascuno.

     

    DECESSO DEL DIRIGENTE CHE ABBIA GIA’ PRESENTATO AL FONDO DOMANDA DI PRESTAZIONE

    Normativa La prestazione, spettante iure successionis, è riscattata dagli aventi diritto per legge.
    Presentazione della domanda Se il diritto alla prestazione in successione spetta ad un singolo soggetto, questi deve compilare il mod.084 (corredato della modulistica richiesta). In presenza di piu aventi diritto, ciascuno di essi dovrà compilare un mod. 084, ma i documenti in esso richiesti dovranno essere inoltrati al Fondo in unico esemplare, unitamente ai moduli di tutti gli aventi diritto.